Sez. 3, Sentenza n. 5677 del 16/03/2005 (Rv. 581637 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione - Giudizio di cassazione - Applicabilità - Istanza di parte - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
La disposizione dell'art. 89, secondo comma, cod. proc. civ. - dettata in tema di poteri del giudice di ordinare la cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive dagli scritti difensivi - è applicabile anche in sede di giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di Cassazione, e l'apprezzamento circa l'effettivo rapporto tra le espressioni usate e l'oggetto della causa non dipende dall'istanza della parte (che costituisce non una domanda giudiziale, ma una semplice sollecitazione all'esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all'obbligo delle parti di comportarsi in giudizio secondo modelli di lealtà e probità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)