Sez. 6, Sentenza n. 2366 del 13/06/1997 Cc. (dep. 24/09/1997) Rv. 208354 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Per la redazione della sentenza - Fase procedimentale sulla quale incide - È quella d'appello, quando sia stata pronunciata la sentenza di primo grado.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
L'art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., che prevede la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare durante il tempo occorrente per la redazione della sentenza, la quale è necessariamente successiva alla pronuncia della decisione, non può che riferirsi al termine della fase in corso, e quindi, quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado, a quello della fase di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)