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Sez. 1, Sentenza n. 8698 del 17/07/1992 (Rv. 478242 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Impugnazioni | Disciplina dopo l'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, art. 8 - Sentenza di divorzio - Appello - Proposizione - Forma - Ricorso - Proposizione con citazione - Idoneità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478242-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Impugnazioni

In tema di divorzio, l'art. 4, comma dodicesimo, della legge I dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo il quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretata come introduttiva del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria. Ne consegue che, in deroga all'art. 342 cod. proc. civ. (secondo cui l'appello si propone con citazione), nel procedimento in esame la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine stabilito per il gravame, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un momento esterno e successivo alla fattispecie processuale, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio. Tuttavia, ove l'appello sia stato proposto con citazione, anziché con ricorso, è da escludere la nullità dell'atto di impugnazione, in applicazione del principio di conservazione degli atti viziati, sempre che il deposito della citazione nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)