Sez. 1, Sentenza n. 7592 del 23/12/1983 (Rv. 432201 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - ASSICURAZIONE "PER CONTO DI CHI SPETTA" DELLA COSA TRASPORTATA - SOGGETTO ASSICURATO - INDIVIDUAZIONE - TUTELA DEL VETTORE O DELLO SPEDIZIONIERE AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ LORO FACENTE CARICO PER LA PERDITA O IL DETERIORAMENTO DELLE COSE IN CUSTODIA - COPERTURA ASSICURATIVA - AUTONOMO CONTRATTO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - STIPULAZIONE - NECESSITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - ASSICURAZIONE "PER CONTO DI CHI SPETTA" DELLA COSA TRASPORTATA - SOGGETTO ASSICURATO - INDIVIDUAZIONE - TUTELA DEL VETTORE O DELLO SPEDIZIONIERE AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ LORO FACENTE CARICO PER LA PERDITA O IL DETERIORAMENTO DELLE COSE IN CUSTODIA - COPERTURA ASSICURATIVA - AUTONOMO CONTRATTO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE - STIPULAZIONE - NECESSITÀ.*
Nell'Assicurazione "per conto di chi spetta", che è diretta a garantire un bene determinato da qualsiasi danno che possa incidere sul valore economico di esso, la persona dell'assicurato, avente diritto all'indennità in caso di verificarsi del danno, va individuata in colui che, al momento dell'evento dannoso, risulti proprietario della cosa, o titolare di un diritto reale limitato o di un diritto di garanzia su di essa costituito, mentre è da escludersi, in Mancanza di un'apposita pattuizione, che il vettore, lo spedizioniere o, in genere, chi ha una relazione di custodia con il bene, possa essere riconosciuto titolare di quell'interesse, poiché il danno alla merce custodita si riflette solo in modo indiretto sul suo patrimonio, per la responsabilità che a lui fa carico per la perdita o il deterioramento delle cose in custodia, e può trovare la sua copertura solo nell'altra Forma di Assicurazione sulla responsabilità civile. (V 3425/76, mass n 382190; (Conf 4227/83, mass n 429153).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)