Sez. L, Sentenza n. 4517 del 12/07/1986 (Rv. 447264 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - LIMITI - CONTRATTI COLLETTIVI LOCALI - DEROGA AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - LIMITI - CONTRATTI COLLETTIVI LOCALI - DEROGA AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 2077 cod. civ. regola unicamente il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, e non già il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello; ne consegue che i contratti collettivi locali (provinciali, aziendali, periferici o di stabilimento) - ai quali peraltro non è applicabile il divieto di rinuncia ex art. 2113 cod. civ. - possono derogare anche in pejus al trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto collettivo nazionale o comunque di più vasto ambito di applicazione. (V 5613/84, mass n 437287; (V 1081/84, mass n 433238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)