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Sez. L, Sentenza n. 4517 del 12/07/1986 (Rv. 447264 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - LIMITI - CONTRATTI COLLETTIVI LOCALI - DEROGA AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447264-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - LIMITI - CONTRATTI COLLETTIVI LOCALI - DEROGA AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 2077 cod. civ. regola unicamente il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro, e non già il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello; ne consegue che i contratti collettivi locali (provinciali, aziendali, periferici o di stabilimento) - ai quali peraltro non è applicabile il divieto di rinuncia ex art. 2113 cod. civ. - possono derogare anche in pejus al trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto collettivo nazionale o comunque di più vasto ambito di applicazione. (V 5613/84, mass n 437287; (V 1081/84, mass n 433238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)