Sez. U, Sentenza n. 19046 del 29/03/2012 Cc. (dep. 18/05/2012) Rv. 252529 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Effetto estensivo nei confronti dell'indagato non impugnante - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo, ritenendo il carattere dell'unitarietà del procedimento, sul rilievo che l'impugnazione autonomamente proposta da uno dei coindagati avverso un provvedimento interlocutorio non ne ha determinato la frammentazione, essendo lo stesso proseguito unitariamente nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti, ma ne ha comportato un'anticipazione di decisione su uno degli aspetti procedurali, che anche gli altri coindagati avevano coltivato con un diverso ricorso assegnato ad altra Sezione della Corte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)