Sez. 6, Sentenza n. 35331 del 15/04/2003 Cc. (dep. 09/09/2003) Rv. 226324 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Decisione favorevole - Estensione ai coindagati non impugnanti - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
L'estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare ai coindagati non impugnanti presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non vi abbiano preso parte per non aver neppure proposto l'impugnazione o perché il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile. Ne consegue che, nel caso in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'articolo 587 cod. proc. pen. (Nella specie, in cui i ricorrenti lamentavano l'omessa estensione, da parte del tribunale adito in sede di appello cautelare, della decisione emessa dallo stesso tribunale, in veste di giudice del riesame di misura di coercizione personale, nei confronti di altri coindagati, la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)