Sez. 1, Sentenza n. 9808 del 19/06/2003 (Rv. 564419 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Riduzione o maggiorazione dell'indennità ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 504/1992 - Ipotesi di omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione ai fini dell'ICI - Applicabilità della menzionata disposizione - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
La disciplina dell'art. 16 D.Lgs. n. 504 del 1992 (la quale prevede una riduzione dell'indennità di espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'ICI, risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità), risponde al fine di introdurre un elemento dissuasivo non dell'evasione totale, bensì dell'elusione fiscale, che si manifesta con il dichiarare valori per le aree edificabili di gran lunga inferiori rispetto a quelli collegati al valore venale, ancorché sottoposto al meccanismo correttivo di cui all'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modif., in legge n. 359/1992). Ne deriva che la menzionata disposizione non è estensibile, neppure in via interpretativa, all'ipotesi, non prevista dalla norma, di omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione ai fini dell'ICI. (La S.C. ha così respinto la tesi dell'espropriante, il quale sosteneva che, in ipotesi di omessa dichiarazione ai fini dell'ICI, la valutazione dell'area espropriata andasse fatta considerando la stessa come non edificabile o ritenendo l'acquiescenza dell'espropriato alla valutazione compiuta dalla P.A.).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)