Sez. 1, Sentenza n. 24064 del 28/12/2004 (Rv. 582160 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Riduzione dell'indennità ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 504 del 1992 - Ipotesi di omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione ai fini dell'ICI - Applicabilità della menzionata disposizione - Esclusione - Ragioni della mancata dichiarazione - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
La riduzione dell'indennità di espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'ICI, risulti inferiore alla menzionata indennità, risponde al fine di introdurre un elemento dissuasivo non dell'evasione totale, bensì dell'elusione fiscale, che si manifesta con il dichiarare valori per le aree edificabili di gran lunga inferiori rispetto a quelli collegati al valore venale, di modo che la menzionata disposizione non è estensibile, neppure in via interpretativa, all'ipotesi, non prevista dalla norma, di omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione ai fini dell'ICI, e ciò a prescindere dalle ragioni per cui la dichiarazione è stata omessa (ad esempio, nella convinzione dell'insussistenza del presupposto impositivo, per avere l'espropriando perduto la disponibilità dell'immobile, assoggettato ad occupazione preespropriativa).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)