Sez. 3, Sentenza n. 4472 del 24/04/1991 (Rv. 471823 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Contratto preliminare - Mancata trasmissione - Esercizio della prelazione - Efficacia - Conseguenze.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione
In tema di prelazione agraria, la trasmissione del preliminare di compravendita assieme alla lettera raccomandata, con la quale il proprietario del fondo offerto in vendita deve comunicare al coltivatore la proposta di alienazione, è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di meglio valutare la convenienza o meno del diritto di prelazione, per cui quando il proprietario abbia comunicato al coltivatore, con lettera raccomandata, la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, senza però trasmettergli il preliminare nella sua interezza, la manifestazione di volontà del coltivatore di volersi avvalere della prelazione sana ogni eventuale irregolarità e determina il concreto esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza per il prelazionante dell'obbligo di pagamento del prezzo entro il termine previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e con la preclusione all'esercizio del riscatto, nel caso in cui sia incorso nella decadenza dalla prelazione per inosservanza delle relative disposizioni.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)