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Sez. 3, Sentenza n. 3241 del 21/03/1995 (Rv. 491288 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Comunicazione al coltivatore della proposta di alienazione senza l'osservanza degli adempimenti di cui all'art. 8 legge n.817 del 1971 - Accettazione incondizionata da parte di quest'ultimo - Sanatoria.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491288-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di prelazione agraria, la trasmissione del preliminare di compravendita insieme con la lettera raccomandata - costituente la forma prevista dall'art. 8 comma 4 legge n.590/65, come modificato dall'art. 8 legge n.817/71, per comunicare al coltivatore la proposta di alienazione - non è imposta a pena di inefficacia, essendo sufficiente che la comunicazione sia effettuata in maniera e con i mezzi idonei al raggiungimento dello scopo perseguito dalla legge, di consentire l'esercizio della prelazione da parte degli aventi diritto. Trattandosi di una forma imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore per permettergli di valutare la convenienza o meno di esercitare la prelazione, l'inosservanza da parte del proprietario di tutti gli adempimenti imposti dall'art. 8 cit., è sanata dalla dichiarazione del coltivatore di avvalersi della prelazione, accettando incondizionatamente la proposta, pur nella consapevolezza della sua non completa conformità alla norma suddetta.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)