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Sez. 3, Sentenza n. 4478 del 22/08/1985 (Rv. 441942 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - AUTORIDUZIONE - ILLEGITTIMITÀ - IMPORTANZA DELLO SQUILIBRIO CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441942-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - AUTORIDUZIONE - ILLEGITTIMITÀ - IMPORTANZA DELLO SQUILIBRIO CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*

La cosiddetta autoriduzione del canone di locazione - e cioè il suo pagamento in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita, in relazione alla dedotta esorbitanza di tale ultima misura rispetto all'importo inderogabilmente fissato dalla legge - costituisce un fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore il quale, sino a quando la legale Determinazione del canone non sostituisca - in conseguenza di accertamento giudiziale - quella convenzionale, non può unilateralmente incidere sull'equilibrio sinallagmatico convenzionale. L'importanza del causato squilibrio va valutata dal giudice del merito avuto riguardo all'interesse del locatore, in relazione al suo diritto di ricevere il canone nella misura dovuta. (Conf 2580/85, mass n 440387; (Conf 5384/84, mass n 437092).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)