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Sez. 5, Ordinanza n. 13 del 25/10/2005 Cc. (dep. 03/01/2006) Rv. 232614 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - notifica alla persona offesa | Reato di falso - Privato danneggiato - Archiviazione - Avviso alla persona offesa - Diritto - Esclusione - Fondamento. Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232614-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - notifica alla persona offesa

In tema di delitti contro la fede pubblica il denunciante-danneggiato non ha diritto a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione né ad opporsi all'archiviazione medesima né ad intervenire nell'eventuale camera di consiglio: trattasi infatti di reati che offendono direttamente e specificatamente l'interesse pubblico - ossia la fiducia nella genuinità materiale e nella veridicità di determinati documenti - e solo mediatamente e di riflesso ledono l'interesse del singolo il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa ma semplicemente di danneggiato. Ne consegue che il privato denunziante il quale assuma di essere danneggiato da un reato di falso in atto pubblico non è legittimato a proporre ricorso in cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP. (La Corte ha peraltro negato rilievo alla circostanza che il danneggiato fosse stato avvisato della richiesta del P.M. atteso che un'erronea, esplicita o implicita, dichiarazione del giudice relativamente alla qualità di persona offesa non consolida alcuna posizione processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)