Sez. 5, Sentenza n. 11669 del 17/02/2005 Cc. (dep. 24/03/2005) Rv. 231497 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - notifica alla persona offesa | Reati di falso - Bene giuridico tutelato - Interesse pubblico - Soggetto privato - Persona offesa dal reato - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - notifica alla persona offesa
I delitti contro la fede pubblica offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico, costituito dalla tutela della genuinità materiale e della veridicità ideologica di certi documenti e solo di riflesso ledono l'interesse del singolo, il quale non riveste perciò la qualità di persona offesa dal reato e non è perciò legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione del P.M..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 486, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)