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Sez. 3, Sentenza n. 2224 del 28/03/1983 (Rv. 427075 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL MANCATO VERSAMENTO DI ADEGUAMENTI DEL CANONE PATTUITI IN BASE A CLAUSOLA ISTAT - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISTINZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427075-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL MANCATO VERSAMENTO DI ADEGUAMENTI DEL CANONE PATTUITI IN BASE A CLAUSOLA ISTAT - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISTINZIONI.*

Nella controversia promossa dal locatore per conseguire la risoluzione del contratto per morosità del conduttore, in relazione al mancato versamento di adeguamenti del canone pattuiti in base alla svalutazione monetaria rilevata dall'ISTAT, e per il caso in cui si debba statuire, con efficacia di giudicato, sulla validità ed operatività di detta clausola, e, quindi, sull'entità del canone dovuto, anche in relazione alle Disposizioni vincolistiche previgenti alla legge 27 luglio 1978 n. 392 ed alla loro compatibilità con la nuova regolamentazione della materia introdotta con la legge medesima, la Competenza in ordine alla domanda risolutoria va stabilita secondo i normali criteri di valore, mentre, in ordine alle domande inerenti all'indicata clausola, - incluse quelle conseguenziali di pagare gli adeguamenti - deve essere affermata la Competenza esclusiva del conciliatore o del pretore (a secondo che il canone non superi o superi lire 50.000 mensili), con conseguente separazione dei giudizi ove la prima domanda spetti per valore alla cognizione del giudice superiore, atteso che, in base al disposto degli artt. 45 e 74 della citata legge n. 392 del 1978, è inderogabilmente devoluta ai suddetti giudici monocratici ogni causa avente ad oggetto la Determinazione dell'entità del canone di locazione di immobili urbani (per fini abitativi o non abitativi, soggetta o non soggetta a proroga legale), pure se tale Determinazione vada effettuata alla stregua di previgenti Disposizioni normative, ovvero con riguardo a rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. (V 839/82, mass n 418666; (V 4472/81, mass n 415178; (V 4149/81, mass n 414820).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)