Sez. 3, Sentenza n. 5597 del 16/09/1983 (Rv. 430535 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ DEL CONDUTTORE SUL PRESUPPOSTO DEL MANCATO ADEGUAMENTO DEL CANONE ALLE VARIAZIONI ISTAT AVVENUTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DI ACCERTAMENTO DEL CANONE DOVUTO - COMPETENZA RISPETTIVA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ DEL CONDUTTORE SUL PRESUPPOSTO DEL MANCATO ADEGUAMENTO DEL CANONE ALLE VARIAZIONI ISTAT AVVENUTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DI ACCERTAMENTO DEL CANONE DOVUTO - COMPETENZA RISPETTIVA.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sullo equo canone), che ha tacitamente abrogato le precedenti Disposizioni in tema di Competenza per le locazioni di immobili urbani, qualora, a fronte della domanda del locatore di risoluzione del contratto per morosità del conduttore per mancato adeguamento del canone (pattiziamente stabilito) alle variazioni ISTAT nel periodo antecedente all'avvento della citata legge, venga posta domanda riconvenzionale di accertamento del canone dovuto, quest'ultima domanda è devoluta, ai sensi dell'art. 45 della legge suddetta, alla Competenza per materia del pretore o del conciliatore (a seconda del valore), mentre quella di risoluzione del contratto per morosità resta regolata dai criteri ordinari di Competenza e, quindi, va devoluta al tribunale, se rientrante nella sua Competenza per valore, salva l'eventuale sospensione del relativo giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione dell'altra controversia. (V 5525/82, mass n 423283; (V 839/82, mass n 418666; (Conf 2622/83, mass n 427505; (Conf 2224/83, mass n 427075).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)