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Sez. 2, Sentenza n. 51800 del 24/09/2013 Ud. (dep. 30/12/2013) Rv. 258062 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE | Dichiarazione di estinzione del reato per difetto di querela fin dal primo grado - Conferma delle statuizioni civili ivi contenute - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258062-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE

È illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, accertando che l'azione penale era improcedibile per mancanza di querela fin dalla pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)