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Sez. L, Sentenza n. 4359 del 21/07/1979 (Rv. 400880 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITA INSANABILE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400880-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITA INSANABILE - SUSSISTENZA.*

La mancata lettura del dispositivo della sentenza all'udienza, cosi come previsto dagli artt 429 e 437 cod proc civ (nuovo testo), da luogo alla nullita insanabile della sentenza per la Mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto a norma dell'art 156, comma secondo, cod proc civ, poiche l'omissione della lettura del dispositivo preclude ineluttabilmente la possibilita di ancorare il momento dell'immodificabilita della decisione alla data dell'udienza stessa e di fornire al lavoratore, in cui favore sia pronunciata la sentenza di condanna, il titolo necessario per procedere immediatamente all'esecuzione sin da questa data. Tale nullita si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole dell'appello o del ricorso per Cassazione. (Conf 2632/77, mass n 386310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)