diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3365 del 22/03/2000 (Rv. 534958 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ | Sentenza straniera fondata sul principio della sussistenza della prova dei fatti in caso di contumacia del convenuto - Delibazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534958-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ

La mera difformità rispetto all'ordinamento interno delle norme che nel sistema straniero disciplinano l'onere della prova ed il libero convincimento del giudice non comporta alcuna violazione dell'ordine pubblico italiano, onde può essere delibata la sentenza straniera che - in applicazione del principio vigente in quello Stato e per il quale, ove il convenuto diserti il giudizio, il giudice può considerare provati i fatti posti dall'attore a base della sua domanda - abbia accolto la domanda medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)