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Sez. L, Sentenza n. 4078 del 27/04/1987 (Rv. 452863 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI RAPPORTI DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452863-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI RAPPORTI DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*

Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale, di parità di trattamento nei rapporti di lavoro, non desumibile, in particolare, né dall'art. 36 cost., che fissa il criterio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione con esclusivo riferimento al singolo rapporto di lavoro (a prescindere, quindi, da ogni comparazione intersoggettiva), né dall'art. 3 cost., che stabilisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e non anche nello ambito degli accordi privatistici (come i contratti collettivi di lavoro), costituenti in ogni caso Atti di autonomia negoziale. (Conf 603/84, mass n 432843; (Conf 4477/83, mass n 429364; (Conf 4178/76, mass n 382856).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)