Sez. 2, Sentenza n. 1884 del 14/03/1983 (Rv. 426732 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
Quando la parte che produce in giudizio un documento ne fa valere solo determinati effetti giuridici, il giudice non può estendere d'ufficio l'indagine ad altri possibili effetti dell'atto, restando egli vincolato non solo ai fatti allegati, e provati, dalle parti, ma anche alle domande che, in base a tali fatti, le parti propongono per ottenere un determinato bene anziché un altro, intendendo il termine "bene" sia come attribuzione di un bene materiale, sia come attribuzione di un dato diritto, sia come creazione, regolamento, annullamento, nullità o Estinzione di un rapporto. (Conf 5392/81, mass n 416095; (Conf 1977/81, mass n 412675).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)