Sez. 1, Sentenza n. 7182 del 09/07/1999 (Rv. 528430 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alle sentenze della S.C. (art. 319 bis cod. proc. civ.) - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto (di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.) idoneo a determinare la revocabilità (tra le altre) delle sentenze della Corte di cassazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbiano indotto quel giudice ad affermare l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti, invece, in modo incontestabile dagli atti esaminati. Non sussiste, pertanto, alcun errore di percezione o svista materiale nel caso in cui la Corte abbia ritenuto insussistente un elemento di fatto (nella specie, la data di pubblicazione della sentenza oggetto del ricorso) con riferimento esclusivo al testo della procura speciale a margine (pur se, nell'intestazione del ricorso, la sentenza oggetto di impugnazione fosse correttamente indicata in tutti i suoi estremi), onde trarne un giudizio (di invalidità della procura priva di data, e conseguentemente) di inammissibilità del ricorso (per mancanza di prova della posteriorità della data di conferimento della procura rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata), mentre la circostanza che quei giudici non abbiano ritenuto di poter ricavare il fatto giudicato inesistente "aliunde" (nella specie, alla luce dell'inscindibile collegamento tra la procura a margine e l'intestazione del ricorso) integra gli estremi dell'errore di valutazione, insuscettibile di essere invocato quale motivo di revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)