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Sez. L, Sentenza n. 1264 del 04/02/2000 (Rv. 533501 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio contributivo - Aggiuntivo - Presupposti - Incremento dell'occupazione - Estremi - Incorporazione di società senza variazioni nel numero dei lavoratori occupati - Spettanza dello sgravio - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533501-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18, quarto comma, del decreto legge 30 agosto 1968 n. 918, convertito nella legge n. 1089 del 1968, per stabilire se un incremento di occupazione si sia o non verificato in un'azienda rispetto alla situazione esistente al 30 settembre 1968, occorre fare riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, come nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato. Pertanto non ricorre il presupposto per l'applicazione dello sgravio suddetto nell'ipotesi di incorporazione di società attuata mediante il trasferimento dell'intero patrimonio aziendale e di tutto il personale dalla società incorporata a quella incorporante, senza che peraltro risultino incrementate le unità di lavoro effettivamente occupate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)