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Sez. 1, Sentenza n. 4083 del 11/01/2013 Cc. (dep. 25/01/2013) Rv. 254811 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Provvedimento assunto ex art. 667, comma quarto ovvero 666 cod. proc. pen. - Immediata ricorribilità - Esclusione - Opponibilità ex art. 667, comma quarto cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254811-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

In materia di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 stesso codice, è data solo la facoltà di proporre opposizione e non ricorso immediato per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)