Sez. 1, Sentenza n. 18223 del 09/03/2007 Cc. (dep. 11/05/2007) Rv. 237362 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Provvedimento assunto ex art. 667, comma quarto, ovvero ex art. 666 cod.proc.pen. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Opponibilità ex art. 667, comma quarto, cod.proc.pen. - Sussistenza - Conversione del ricorso - Ammissibilità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
In sede esecutiva, il principio di conversione dell'impugnazione é applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis". (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti al competente giudice dell'esecuzione, l'impugnazione proposta dal P.G. avverso un provvedimento di diniego di sequestro preventivo e di confisca di beni ai sensi dell'art. 12 D.L. n. 306 del 1992 convertito con modificazioni nella L. n. 356 del 1992).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)