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Sez. 2, Ordinanza n. 39625 del 11/05/2004 Cc. (dep. 11/10/2004) Rv. 230368 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Provvedimento inaudita altera parte del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione delle cose sequestrate - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230368-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

In materia di restituzione delle cose sottoposte a confisca non è ricorribile per cassazione il provvedimento emesso "de plano" dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., atteso che avverso tale provvedimento è consentito unicamente proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso. Ne consegue che, qualora il ricorso sia stato proposto, esso va dichiarato inammissibile in quanto non può trovare applicazione il principio della conversione dell'impugnazione indicato nell'art. 568, comma quinto cod. proc. pen., non avendo natura di impugnazione l'opposizione in sede di esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)