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Sez. 3, Sentenza n. 8124 del 05/12/2002 Cc. (dep. 19/02/2003) Rv. 223464 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Provvedimento assunto ex art. 667, comma 4 ovvero 666 c.p.p. - Appellabilità - Esclusione - Opponibilità ex art. 667, comma 4 c.p.p. - Sussistenza - Conversione dell'atto di appello.
Stato
decisa il 2002-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223464-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

In materia di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente ex art.666 stesso codice, è data solo la facoltà di proporre opposizione (art. 667, comma 4) e non appello (art. 322 bis), con conseguente riqualificazione dell'atto di impugnazione come tale inoltrato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)