Sez. 3, Sentenza n. 11357 del 16/05/2006 (Rv. 590538 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Identità di due cause pendenti davanti allo stesso giudice - Litispendenza - Esclusione - Riunione - Necessità - Ordinanza del giudice sulla istanza di riunione - Natura preparatoria - Fondamento - Impugnabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
L'identità di due cause pendenti davanti allo stesso giudice non può determinare il rapporto di litispendenza governato dall'articolo 39, comma primo, cod. proc. civ., che presuppone la contemporanea pendenza della "stessa causa" dinnanzi a "giudici diversi", ma solo una situazione riconducibile alla fattispecie dell'articolo 274 cod. proc. civ., che, nel caso di identità di cause pendenti dinnanzi allo stesso giudice, consente e prescrive la loro riunione. Peraltro, l'ordinanza del giudice di merito che, nella ipotesi considerata dall'articolo 274 cod. proc. civ., provvede sulla istanza di riunione, deve considerarsi atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, siccome non implicante soluzione di questioni relative ad una "translatio iudicii" (sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva ritenuto inammissibile l'appello avverso l'ordinanza proposto congiuntamente alla sentenza definitiva del merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 274 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)