Sez. 5, Sentenza n. 23516 del 12/09/2008 (Rv. 604443 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - SOGGETTIVE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATI NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI | Imposta di consumo sul gas metano - Esenzioni - Presupposti - Uso del gas come combustibile per impieghi diversi dalle imprese industriali ed artigiane - Nozione di impresa industriale - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - SOGGETTIVE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATI NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI
Posto che l'art. 10 del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 (conv. in legge 7 aprile 1977 n. 102) esenta dall'imposta di consumo "il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane", al fine di identificare quando l'impiego del gas sia assoggettato all'imposta bisogna fare riferimento alla nozione di attività industriale evincibile dall'art. 2195, comma 1, n. 1 del cod. civ., che è quella rivolta alla produzione di beni o servizi, a differenza dell'attività commerciale, che ha ad oggetto la mera intermediazione e distribuzione dei prodotti (Nella specie la S.C. ha qualificato come industriale, con conseguente esenzione dall'imposta, l'attività svolta nell'ambito di un processo produttivo di un centro natatorio, che impiegava il gas, attraverso gli impianti della propria impresa, per trasformarlo in calore e per erogare agli utenti i servizi natatori ottenuti attraverso il calore trasformato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 com. 1 n. 1, Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 10, Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)