Sez. 3, Sentenza n. 3325 del 14/05/1983 (Rv. 428220 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA TRA PROPRIETARIO DEL FONDO E TERZO - CLAUSOLA CONTENENTE CONDIZIONI DI PAGAMENTO PIÙ ONEROSE DI QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DA PARTE DEL SOGGETTO CHE ESERCITA LA PRELAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA TRA PROPRIETARIO DEL FONDO E TERZO - CLAUSOLA CONTENENTE CONDIZIONI DI PAGAMENTO PIÙ ONEROSE DI QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DA PARTE DEL SOGGETTO CHE ESERCITA LA PRELAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Colui che esercita il diritto di prelazione agraria, previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, mentre ha facoltà di fruire delle clausole più vantaggiose pattuite fra proprietario e terzo, non è tenuto ad osservare le clausole del contratto preliminare - fra quelli stipulato - che stabiliscono condizioni di pagamento più onerose di quelle previste nei suoi confronti dalla legge, salvo che non rinuncia a quest'ultime, accettando tutte le modalità ed i termini di pagamento stabiliti nel preliminare trasmessogli, in maniera inequivocabile, restando altrimenti applicabile il regime previsto dal richiamato art. 8 e senza necessità di fare ad esso riferimento nell'atto di accettazione della proposta di compravendita. (Conf 2886/82, mass n 420773).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)