Sez. 1, Sentenza n. 25850 del 25/03/2011 Cc. (dep. 30/06/2011) Rv. 250715 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Criteri di valutazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La revoca o la modifica del provvedimento che applica una misura di prevenzione presuppongono, oltre al decorso di un certo lasso di tempo dall'adozione del provvedimento stesso, l'accertamento del venir meno o del modificarsi delle cause che l'hanno determinato, svolto tenendo conto non solo dell'assenza di pregiudizi penali e giudiziari riferibili a fatti successivi al provvedimento applicativo della misura o comunque recenti, ma anche di tutta la condotta della persona.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)