Sez. 6, Sentenza n. 20576 del 07/07/2020 Cc. (dep. 09/07/2020) Rv. 279310 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Sorveglianza speciale - Revoca - Verifica della pericolosità - Limiti - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di misure di prevenzione, l'intervenuta assoluzione da un reato non comporta l'automatica revoca del provvedimento della sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a condizione che la verifica della persistenza della originaria pericolosità sociale venga eseguita in relazione alla specifica categoria di pericolosità soggettiva, tipizzata dalla legge, che era stata contestata al proposto e nel cui ambito lo stesso era stato inquadrato nel provvedimento genetico. (Fattispecie in cui la richiesta di revoca era stata rigettata in considerazione della pericolosità desunta dai plurimi provvedimenti di "daspo" emessi nei confronti del sottoposto, attestanti la propensione di quest'ultimo a commettere reati che mettono in pericolo la sicurezza e tranquillità pubblica).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)