Sez. L, Sentenza n. 1967 del 04/04/1979 (Rv. 398367 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - GIUDIZIO PROMOSSO DAL LAVORATORE CONTRO IL DATORE DI LAVORO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ENTE DI PREVIDENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - GIUDIZIO PROMOSSO DAL LAVORATORE CONTRO IL DATORE DI LAVORO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ENTE DI PREVIDENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'esigenza dell'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti del rapporto previdenziale non sussiste qualora venga in contestazione soltanto il rapporto di lavoro o qualche elemento del medesimo, oppure quando, instaurati validamente fra i soggetti interessati il rapporto di lavoro e il coevo rapporto previdenziale, la contestazione sia limitata al conseguimento di prestazioni derivanti dall'uno o dall'altro. Non sussiste, pertanto, la necessita di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza nel giudizio promosso dal lavoratore contro il datore di lavoro per la regolarizzazione della posizione assicurativa. (Conf 2638/76, mass n 381423; (Conf 2452/75, mass n 376343; (Conf 2684/73, mass n 366180; (Conf 1961/72, mass n 359068).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)