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Sez. U, Sentenza n. 11214 del 16/12/1996 (Rv. 501347 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Accesso ai documenti amministrativi - Richiesta relativa a documentazione sull'impiego della forza pubblica per l'esecuzione degli sfratti - Rifiuto - Posizione giuridica tutelabile davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva - Sussistenza - Esercizio del diritto di accesso con riferimento a situazioni giuridiche non inerenti a procedimenti amministrativi - Ammissibilità - Concessione della forza pubblica per l'esecuzione degli sfratti - Esercizio di potere amministrativo - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501347-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA

A seguito del mancato accoglimento della richiesta di un privato di accesso a documenti amministrativi concernenti l'impiego della forza pubblica in riferimento ad una procedura di sfratto, è configurabile una situazione giuridicamente tutelabile davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (che individua un caso di giurisdizione esclusiva, poiché la disposizione citata fa riferimento, senza distinzioni, alle impugnazioni avverso le determinazioni della P.A. concernenti il diritto di accesso) - fermo restando che appartiene al merito del giudizio l'accertamento circa l'esistenza o meno del diritto fatto valere -, perché il diritto di accesso, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge citata, compresi nel capo quinto della legge, ha un ambito di applicazione non limitato a quello dei procedimenti amministrativi, regolati dai capi precedenti, essendo riconosciuto "a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", e poiché, comunque, la concessione della forza pubblica per l'esecuzione degli sfratti (procedimentalizzata con l'istituzione a livello provinciale di commissioni consultive per la individuazione dei criteri circa l'impiego della forza pubblica e l'attribuzione al prefetto della competenza a determinare tali criteri sulla base di determinate priorità fissate dalla legge: cfr. l'art. 3 D.L. n. 708 del 1986, convertito dalla legge n. 899 del 1986 e l'art. 4 del D.L. n. 551 del 1988, convertito dalla legge n. 61 del 1989) appartiene interamente ed esclusivamente all'ambito amministrativo, nonostante il suo collegamento con l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 22, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 29/10/1986 num. 708 art. 3, Legge 23/12/1986 num. 899, Legge 30/12/1988 num. 561 art. 4, Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)