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Sez. 6, Sentenza n. 13870 del 16/02/2010 Ud. (dep. 12/04/2010) Rv. 246685 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Riconoscimento di una nuova attenuante - Nuovo giudizio di comparazione tra le circostanze - Ammissibilità - Violazione del divieto della "reformatio in peius" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246685-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguito di impugnazione proposta dal solo imputato, riconosca la sussistenza di una nuova circostanza attenuante e confermi il giudizio di equivalenza già espresso dal primo giudice in ordine alle contestate aggravanti. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che ha riconosciuto, oltre all'attenuante di cui all'art. 62-bis, cod. pen., la nuova attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309/1990, escludendone l'automatica prevalenza sulle contestate aggravanti della recidiva specifica e dell'ingente quantità dello stupefacente importato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)