Sez. 6, Sentenza n. 41220 del 03/10/2012 Ud. (dep. 22/10/2012) Rv. 254261 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Accoglimento di motivo di appello del solo imputato in ordine a circostanza aggravante - Conferma del trattamento sanzionatorio - Conferma del giudizio di comparazione tra le circostanze residue - Legittimità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur riconoscendo una nuova attenuante o escludendo una aggravante, confermi il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione del primo giudice, essendo tale giudizio soggetto alla sola verifica di adeguatezza ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. e). (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la conferma, da parte del giudice di appello, del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, pur dopo l'eliminazione della recidiva infraquinquennale e la rinnovazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze residue).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)