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Sez. 2, Sentenza n. 23669 del 28/05/2008 Ud. (dep. 11/06/2008) Rv. 240618 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Derubricazione del reato - Nuovo giudizio di comparazione tra le circostanze - Ammissibilità - Violazione del divieto della "reformatio in peius" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240618-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

Il giudice di appello che, nel confermare la responsabilità dell'imputato, operi, ferma restando la identità del fatto, la derubricazione del reato ritenuto in primo grado, può procedere a nuovo giudizio di prevalenza od equivalenza tra circostanze; non viene infatti violato il divieto della "reformatio in peius" nel caso in cui, pur in mancanza di impugnazione del PM, detto giudice riconosca valore equivalente a quella medesima circostanza attenuante, che, dal primo giudice, era stata dichiarata prevalente con riferimento alla più grave ipotesi criminosa ravvisata in primo grado. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che, derubricato in lesioni volontarie aggravate il delitto di tentato omicidio, giudicava equivalenti le circostanze attenuanti generiche, già valutate prevalenti dal tribunale, rispetto alla più grave fattispecie criminosa di tentato omicidio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)