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Sez. L, Sentenza n. 391 del 17/01/1983 (Rv. 425207 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PRESCRIZIONE TRIENNALE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 111 E 112 DEL D.P.R. N. 1124/1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425207-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PRESCRIZIONE TRIENNALE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 111 E 112 DEL D.P.R. N. 1124/1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nella parte in cui attribuiscono efficacia interruttiva del termine di prescrizione triennale del diritto alle prestazioni della Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali alla sola proposizione dell'Azione giudiziaria e non anche a qualsiasi altro atto, a differenza di altre Disposizioni in materia previdenziale, giustificandosi tale diversità di disciplina con l'esigenza che il suddetto diritto sia accertato nel più breve termine possibile nell'interesse dello stesso assicurato e con le specifiche ragioni inerenti alla sollecita raccolta delle prove. (V 35/82, mass n 417723; (V 1650/82, mass n 419037; (V 4357/79, mass n 400867).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)