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Sez. L, Sentenza n. 4367 del 25/07/1984 (Rv. 436269 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONI TRIENNALE ED ANNUALE - ATTI INTERRUTTIVI DIVERSI DAL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436269-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONI TRIENNALE ED ANNUALE - ATTI INTERRUTTIVI DIVERSI DAL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 112, primo comma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nello stabilire che l'Azione per conseguire le prestazioni assicurative "si prescrive nel termine di tre anni", fa riferimento al concetto di prescrizione in senso proprio, quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sulla interruzione, sono perciò applicabili - in Mancanza di una espressa ed univoca volontà contraria del legislatore - anche alla prescrizione triennale anzidetta, che, in quanto vera prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina tale da trasformarla in decadenza. Consegue che la stessa prescrizione triennale, al pari di quella (annuale) concernente la riscossione dei premi assicurativi, è interrotta anche da Atti (nella specie, lettere inviate dal patronato) diversi dal promovimento dell'Azione giudiziaria, non potendosi trarre argomento in contrario né dalla formulazione del quarto comma dello stesso art. 112 - che si limita ad aggiungere un caso particolare d'interruzione a quelli normali indicati dal codice civile e che, oltretutto, presuppone la diversità (venuta meno con il R.d.l. 25 marzo 1943 n. 315) tra debitore delle prestazioni assicurative per infortuni agricoli e industriali - né da considerazioni attinenti alla natura del diritto o alla necessità di favorire la raccolta delle prove dell'infortunio o, infine, allo interesse dello stesso assicurato. (Conf 2904/84, mass n 434956; (contra 391/83, mass n 425207; (contra 3373/82, mass n 421352; (contra 1650/82, mass n 419483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, Regio Decr. Legge 25/03/1943 num. 315, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)