Sez. 1, Sentenza n. 7583 del 06/06/2000 (Rv. 537303 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Questioni nuove o nuovi temi di contestazione - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito; in particolare, non può prospettarsi per la prima volta in cassazione, ai fini di ottenere un risarcimento integrale del danno, la questione di invalidità della dichiarazione di pubblica utilità per omessa fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e della procedura, rispetto ad un'originaria prospettazione della domanda di risarcimento per occupazione appropriativa, in relazione alla quale il giudice di merito aveva liquidato il danno secondo il criterio riduttivo di cui all'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 359 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)