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Sez. 5, Sentenza n. 4502 del 21/03/2012 (Rv. 622054 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma primo, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 - Presupposti - Svolgimento in concreto dell'attività con modalità non commerciali - Necessità - Fattispecie in tema di gestione da parte dell'INPDAP di immobile adibito a casa di soggiorno per anziani.
Stato
decisa il 2012-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622054-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in relazione all'attività di gestione da parte dell'INPDAP di immobile di proprietà adibito a casa di soggiorno per anziani, ex-dipendenti pubblici, e loro congiunti, che, pur essendovi un diretto utilizzo dell'immobile da parte dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di carattere previdenziale e assistenziale, fosse comunque necessario accertare in concreto l'esclusione del carattere commerciale dell'attività, verificando che la retta, pagata dagli ospiti della struttura, non costituisse un contributo inidoneo a coprire, per una parte significativa, i costi effettivi di gestione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1974 num. 479 art. 4, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)