Sez. 1, Sentenza n. 10962 del 08/07/1999 Ud. (dep. 25/09/1999) Rv. 214373 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Concessione del beneficio - Presupposti.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
Ai fini della concessione del beneficio della messa alla prova di cui all'art.28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.448, il relativo giudizio, pur se con il necessario adattamento ai principi ispiratori del processo minorile, deve essere condotto secondo criteri analoghi a quelli adottati per la messa alla prova del condannato (art.47 ord.penit.), istituto, questo, che postula l'avvio di una rimeditazione critica del proprio passato e la disponibilità ad un costruttivo inserimento nella vita della collettività, tali da essere efficacemente supportati dalla prevista attività di trattamento ed assistenza dei servizi specializzati. Il giudizio prognostico, pertanto, non può prescindere da una valutazione probabilistica fondata su un minimo di apertura del soggetto, che, d'altra parte, in età adolescenziale, non potrebbe di regola presentare strutture psicologiche ormai definitivamente orientate (Nella specie la S.C.ha disatteso la tesi difensiva secondo la quale l'accesso al beneficio dovrebbe comunque essere assicurato quando esista anche la mera possibilità di una positiva evoluzione, nel senso che questa non sia di per sè esclusa dalla "strutturata personalità" del soggetto).
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)