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Sez. 2, Sentenza n. 3213 del 27/03/1998 Ud. (dep. 10/03/1999) Rv. 212789 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Concessione del beneficio - Presupposti e finalità - Indicazione.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212789-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

La concessione del beneficio della messa alla prova di cui all'art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, caratterizzato dalla funzione di recupero sociale e di rieducazione, è consentita nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e sull'evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, apparendo la condotta deviante come manifestazione di un disagio solo temporaneo dell'imputato minorenne, superabile attraverso l'impegno in un progetto di vita socialmente integrato.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)