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Sez. L, Sentenza n. 4385 del 25/07/1984 (Rv. 436292 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI - CESSAZIONE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 331 DEL 1981 - PORTATA - CONTROVERSIE DIRETTAMENTE INIZIATE O PROSEGUITE DALL'ENTE DISCIOLTO - SUA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436292-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI - CESSAZIONE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE - DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 331 DEL 1981 - PORTATA - CONTROVERSIE DIRETTAMENTE INIZIATE O PROSEGUITE DALL'ENTE DISCIOLTO - SUA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE.*

La legge n. 331 del 1981 che ha disposto la cessazione della gestione commissariale dei disciolti enti mutualistici al 30 giugno 1981, non ha comportato l'Estinzione di quegli enti che consegue solo all'effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti, ma ha disposto la sospensione di tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuite alla gestione di liquidazione di detti enti (sospensione poi prorogata al 31 dicembre 1982 con d.l. n. 474 del 1982) per consentire all'Avvocatura dello stato la valutazione dell'opportunità di assumere la difesa nelle numerose controversie pendenti, per conto dello speciale ufficio di liquidazione presso il ministero del tesoro (di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404). Ne consegue che, in caso di controversie direttamente iniziate o proseguite dall'ente disciolto, in pendenza del suddetto regime di sospensione dei termini, non difetta la legittimazione sostanziale dell'ente stesso, ma solo quella processuale, in considerazione di che il giudice adito, ove non ritenga di avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 182 cod. proc. civ. di sollecitare le parti ad ovviare a tale difetto, non può che sospendere la controversia in ragione delle moratoria come sopra disposta dalla legge. (V 1880/79, mass n 398269; (V 3879/75, mass n 378133).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77, Decreto Legge 28/02/1981 num. 37, Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 CORTE COST., Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)