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Sez. 1, Sentenza n. 2774 del 27/03/1996 (Rv. 496637 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Mancata contestazione personale dell'infrazione - Notificazione nei termini - Estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496637-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di contestazione di violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, perciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando si sia, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine (nella specie, con notifica nei termini, era stata applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 103 del codice della strada, per il superamento dei limiti massimi di velocità, accertato mediante apparecchiatura elettronica. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza con la quale il pretore, in sede di opposizione, aveva dichiarato la nullità dell'ordinanza-ingiunzione, assumendo che, pur essendo possibile, la violazione non era stata immediatamente contestata).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, (Cod. Strada Abrog. art. 103), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)