Sez. 1, Sentenza n. 5831 del 30/06/1997 (Rv. 505575 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Mancata contestazione personale dell'infrazione - Causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria - Esclusione - Successiva ordinanza ingiunzione - Validità - Condizione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni del codice della strada, ai sensi dell'art. 14 legge 24 dicembre 1981 n. 689, la mancata contestazione personale dell'infrazione, in particolare dell'eccesso di velocità rilevato mediante apparecchiature elettroniche, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlative sanzioni pecuniarie, e non invalida, perciò, la successiva ordinanza - ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)