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Sez. 3, Sentenza n. 8525 del 05/05/2004 (Rv. 572628 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Constatazione amichevole del sinistro Disciplina speciale del CID ex art. 5 legge n. 39 del 1977 - Valore probatorio - Portata - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572628-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione "iuris tantum" valevole nei confronti dell'assicuratore solamente in caso di "scontro" tra veicoli a motore, ai sensi dell'art. 5, primo comma, legge n. 39 del 1977, la cui testuale previsione (<<nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro... >>) non si profila irrazionale né in contrasto con l'art. 3 Cost. là dove non fa riferimento anche alla mancata collisione tra i veicoli, giacché in relazione a quest'ultima ipotesi l'assicuratore verrebbe a trovarsi nell'assoluta impossibilità di superare la detta presunzione, e privato di qualsiasi difesa, nulla potendo opporre al fine di dimostrare il mancato verificarsi dell'incidente o il suo verificarsi secondo modalità diverse da quelle ivi descritte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)