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Sez. 6, Sentenza n. 28826 del 23/02/2018 Cc. (dep. 21/06/2018) Rv. 273655 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Accertamento di una delle ipotesi previste dall'art. 168-quater cod. pen. - Obbligatorietà della revoca - Apprezzamento discrezionale del giudice in ordine alla prosecuzione della prova - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273655-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., censurabile in sede di ricorso per cassazione. (In motivazione la Corte ha affermato che il giudice, una volta accertati i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall'art. 168-quater cod. pen., non può compiere alcuna valutazione in ordine alla possibilità di proseguire comunque la prova).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)