Sez. L, Sentenza n. 5532 del 09/04/2003 (Rv. 561994 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Misura - Retribuzioni non percepite - Liquidazione in misura minore - Condizioni - Prova del minor danno a causa dell'aliunde perceptum - Onere probatorio - A carico del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il risarcimento dei danni spettanti al lavoratore illegittimamente licenziato è parametrato economicamente dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 alla misura delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fosse stato illegittimamente licenziato, potendo essere diminuito solo se il datore di lavoro riesce a provare che il lavoratore ha goduto, nel periodo dell'illegittimo licenziamento, di altra retribuzione attraverso una diversa occupazione, che faccia diminuire l'ammontare dei danni subiti per effetto del licenziamento (aliunde perceptum).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)