Sez. 1, Sentenza n. 15150 del 10/10/2003 (Rv. 567388 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Ritenuta chiarezza del significato letterale del contratto - Necessità di valutare tutti gli ulteriori elementi, testuali e non, indicati dal legislatore - Permanenza - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
Nell'interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè "chiare" e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione "prima facie" chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)